Gli animali ci invitano a toccarli e ad accarezzarli, facendoci questa promessa: “Sarò sempre con te”


Gli animali non possono parlare, ma come possiamo io e te non parlare per loro e astenerci dal rappresentarli? Ascoltiamo, noi tutti, il loro silenzioso pianto di agonia e aiutiamo quel pianto a essere ascoltato nel mondo.


Tutto ciò che può sentire dolore non dovrebbe essere sottoposto al dolore.(M. Dolgin)

lunedì 5 agosto 2013



Il diritto-dovere di soccorrere gli animali feriti, l’obbligo di fermarsi e assicurare un pronto intervento in caso di incidente, il riconoscimento dello ’’stato di necessita’’’ per il trasporto di un animale in gravi condizioni, l’equiparazione dei mezzi di soccorso veterinari e di vigilanza zoofila a quelli di ambulanze, Vigili del Fuoco e Polizie.

La riforma del Codice della Strada, approvata ieri in via definitiva dal Senato e Legge fra qualche giorno, riconosce per la prima volta gli animali come ’’esseri senzienti’’, principio in vigore dal gennaio scorso con il Trattato dell’Unione Europea.

FONTE: ASCA 





Sicurezza stradale: soccorso agli animali feriti

Le nuove norme in materia di sicurezza stradale introducono anche delle novità per quanto riguarda gli animali: sarà infatti possibile, per chi trasporta un animale ferito, di derogare ad alcune norme del codice. In attesa che il Ddl passi alla camera per l’ultima lettura, l’ANMVI si dichiara soddisfatta per per il riconoscimento dello stato di necessità, anche se il ruolo del medico veterinario soccorritore non è stato pienamente colto dal Legislatore. Gianluca Felicetti, presidente della LAV, ha poi aggiunto: "E’ stato equiparato l’aiuto ad un animale in gravi condizioni di salute a quello che si deve ad una persona e l’obbligo di fermarsi in caso di incidente che finora si doveva anche per il solo danneggiamento di cose oggi il Parlamento ha aggiunto un altro tassello al riconoscimento dei diritti degli animali". Queste le principali novità: Art. 32. (Modifiche agli articoli 177 e 189 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di mezzi di soccorso per animali e di incidenti con danni ad animali) 1. Al comma 1 dell’articolo 177 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "L’uso dei predetti dispositivi (acustico supplementare di allarme e di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu) è altresì consentito ai conducenti delle autoambulanze, dei mezzi di soccorso anche per il recupero degli animali o di vigilanza zoofila, nell’espletamento dei servizi urgenti di istituto, individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con il medesimo decreto sono disciplinate le condizioni alle quali il trasporto di un animale in gravi condizioni di salute può essere considerato in stato di necessità, anche se effettuato da privati, nonché la documentazione che deve essere esibita, eventualmente successivamente all’atto di controllo da parte delle autorità di polizia stradale previste all’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992.". 2. All’articolo 189 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «9-bis. L’utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d’affezione, da reddito o protetti, ha l’obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subìto il danno. Chiunque non ottempera agli obblighi di cui al periodo precedente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559. Le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più animali d’affezione, da reddito o protetti devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso. Chiunque non ottempera all’obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78 a euro 311 

FONTE: proconsumatore.it